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Tariffe agevolate

1. Categorie aventi diritto alla libera circolazione

Hanno diritto alla libera circolazione, purchè muniti di apposita tessera nominativa di riconoscimento rilasciata dal Comune di residenza, tutti coloro che appartengono alle seguenti categorie:
      b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289, nonchè eventuali accompagantori per i quali sia riconosciuto il diritto all’accompagnamento ai sensi della vigente normativa, limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato;
      d) cavalieri di Vittorio Veneto;
      e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonchè cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano  il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi;
     h) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.
      l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma.

 

 2. Categorie aventi diritto alla circolazione agevolata

Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata, con le modalità previste nella tabella tariffaria sottoriportata, purchè muniti di apposita tessera nominativa di riconoscimento rilasciata dal Comune di residenza:
a1) Tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:
• Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
• Invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria;
• Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
• Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
a2) Tutti coloro che, senza presentare alcuna certificazione relativa al reddito, rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto a1).
c1) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
c2) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia compresa tra il limite inferiore di € 6.500,00 (compreso) ed limite superiore di € 13.000,00 (escluso);
f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);
g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);
i) Tutti coloro che sono in attesa di riconoscimento da parte dello Stato italiano del diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione, limitatamente ai carnet di 10 biglietti, per i quali le aziende sono tenute al rilascio gratuito.

Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie a1) e a2):
• i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
• i ciechi totali o parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Hanno diritto alla libera circolazione gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1) e a2) per i quali sia riconosciuto il diritto all’accompagnamento ai sensi della vigente normativa, e gli interpreti dei sordomuti, limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3.Tariffe dei titoli agevolati

Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata 

Abbonamenti
mensili autobus

Carnet
di biglietti

 Abbonamenti
trimestrali autobus

 Abbonamenti
integrati

a1)

5%  

5%

  5%

n.p.

a2)

 30%

 30%

30%

n.p.

 

b)

 gratuito

 n.p.

n.p. 

n.p.

c1)  

25%

50%

 n.p.

 50%

c2) 

50%

 50%

  n.p.

 50%

d)  

gratuito

  n.p.

n.p.

 n.p.

e)

 gratuito

 n.p.

  n.p. 

n.p.

 

f)    

50%

50%

n.p.

50%

g)  

50%

50%

  n.p.

50%

h)

 gratuito

 n.p.

 n.p.

 n.p.

i)  

n.p.

gratuito

  n.p.

 n.p.

l)

gratuito

n.p.

   n.p.

         n.p.

 

* n.p.: Non previsti

4. Rilascio tessera e relativa convalida

Per usufruire dei benefici previsti dalla delibera n. 129 del 04.02.08, gli interessati devono munirsi di apposita tessera nominativa di riconoscimento da rilasciarsi a cura del Comune di residenza. E' facoltà dei Comuni richiedere agli interessati il pagamento di € 5,16 a titolo di rimborso spese.
Le tessere sono rilasciate dai Comuni dietro presentazione di certificazioni (o dichiarazioni sostitutive) attestanti l'appartenenza ad una delle precedenti categorie. 
Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Requisiti essenziali della nuova tessera:
• Numero identificativo;
• Nome, cognome, data di nascita e foto del titolare;
• Indicazione della categoria agevolata, individuando la lettera corrispondente;
• Indicazione del percorso di validità, per gli appartenenti alle categorie f) e g);
• eventuale diritto all'accompagnamento;
• data di rilascio.
 
Dette tessere hanno validità di quattro anni, a partire dalla data di rilascio.
Gli utenti appartenenti alle categorie con diritto alla libera circolazione, devono circolare sui mezzi muniti, oltre che della tessera di riconoscimento per la libera circolazione, anche di un’apposita tessera di circolazione gratuita rilasciata da Adriabus.
 
La validità delle tessere è subordinata alle convalide come di seguito riportato:
- tessere libera circolazione e circolazione agevolata cat. a1), c1), c2), f), e g), convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali dell'apposita attestazione ISEE;
- tessere rilasciate ai minori portatori di handicap che hanno diritto ad indennità di frequenza(, 
convalida annuale, a fronte della presentazione di autocertificazione o di idonea documentazione;
- tessere rilasciate a disoccupati e donne in stato di gravidanza, convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio.
- tessere rilasciate ai richiedenti asilo politico, convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio delle medesime, a fronte della presentazione di idonea documentazione rilasciata dalla locale Questura. Su dette tessere il Comune deve annotare la validità semestrale. Il Comune deve provvedere, altresì, al ritiro delle tessere qualora venga accertato l’avvenuto riconoscimento del diritto di asilo.
La convalida annuale deve essere compiuta entro 365 giorni dalla data di rilascio o di ultima convalida. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni dalla data di rilascio o di ultima convalida.
E' fatto obbligo agli agenti di polizia amministrativa verificare la validità delle tessere nominative come sopra riportato.
 
5.  Sanzioni

I titolari di tessere di libera circolazione o di circolazione agevolata che all’atto dei controlli in vettura risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge Regionale vigente in materia, decadono, su disposizione regionale, dai vigenti benefici per la durata di 12 mesi. 
Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le tessere di libera circolazione o di circolazione agevolata, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono al Comune l'accertamento dei dati relativi alle tessere stesse, che vengono ritirate e trattenute fino a 3 mesi. 
I Comuni, ai fini del rilascio o del rinnovo delle tessere di riconoscimento, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive o le tessere di riconoscimento esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l’emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di 3 mesi.
In tutti questi casi, se viene accertata una responsabilità diretta del titolare della tessera, é facoltà della Regione procedere alla sospensione della tessera di agevolazione per la durata di 12 mesi.
  • Uffici Direzione
    Telefono 0722.376711
    Fax 0722.376748


  • Numero verde 800.664332
    Numero da mobile 0721.374848








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