Ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. n. 231/2001 (introdotto dall’art. 2 L. n. 179/2017), è prevista la facoltà, per tutti i dipendenti di AMI S.p.A., e per le parti terze di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite di altri colleghi/dipendenti/vertici aziendali di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Le segnalazioni possono essere inviate in forma libera o utilizzando il modello allegato; esse devono essere indirizzate all’Organismo di Vigilanza di cui AMI S.p.A. si è dotato, e vanno recapitate con le seguenti modalità:
per raccomandata a.r., alla sede legale di AMI S.p.A., in Piazzale Gonzaga 15 di 61029 Urbino (PU), in plico chiuso intestato a O.D.V. c/o AMI S.p.A.;
Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Possono essere anonime.
Possono essere inviate utilizzando il format sottostante o recapitate all’organismo di vigilanza ai seguenti indirizzi di posta elettronica
- via PEC, all’indirizzo amispa.odv@pec.it;
- via mail, all’indirizzo odvami.segnalazioni@gmail.com
L’O.D.V. garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, salvo che dalla segnalazione emergano profili di rilievo penale a carico del soggetto che ha commesso la presunta violazione. In tal caso l’O.D.V. provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Laddove le Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, AMI S.p.A. è tenuta a fornire tale indicazione.
L’art. 6, comma 2 bis, lett. b del D.Lgs. n. 231/2001 prevede inoltre che il segnalante non possa essere raggiunto da misure ritorsive (es. trasferimento, licenziamento, demansionamento) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata. Eventuali misure ritorsive o discriminatorie vanno denunciate all’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 6, comma 2 ter).
Eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si siano rivelate poi infondate sono sanzionate dal punto di vista disciplinare ed espongono il segnalante a responsabilità penale (ad es. per calunnia o diffamazione).
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