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Whistleblowing

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. n. 231/2001 (introdotto dall’art. 2 L. n. 179/2017), è prevista la facoltà, per tutti i dipendenti di AMI S.p.A., e per le parti terze di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite di altri colleghi/dipendenti/vertici aziendali di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte 

Le segnalazioni possono essere inviate:

in forma libera, su normale foglio cartaceo recapitato in plico chiuso intestato a ODV c/o lo studio dell’Avv. Cinzia Fenici, membro ODV, sito in VIA CASTELFIDARDO 3 – 61121, PESARO (PU);

via PEC, all’indirizzo amispa.odv@pec.it;

via mail, all’indirizzo odvami.segnalazioni@gmail.com;

tramite piattaforma, dall’indirizzo https://www.amibus.it/whistleblowing/, al quale è reperibile un link per effettuare la segnalazione telematica, senza necessità di registrazione, autenticazione o indicazione delle generalità del segnalante (che può scegliere se rimanere anonimo o identificarsi). All’esito dell’inoltro, i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inviati esclusivamente all’ODV.

L’O.D.V. garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, salvo che dalla segnalazione emergano profili di rilievo penale a carico del soggetto che ha commesso la presunta violazione. In tal caso l’O.D.V. provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Laddove le Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, AMI S.p.A. è tenuta a fornire tale indicazione. 

L’art. 6, comma 2 bis, lett. b del D.Lgs. n. 231/2001 prevede inoltre che il segnalante non possa essere raggiunto da misure ritorsive (es. trasferimento, licenziamento, demansionamento) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata. Eventuali misure ritorsive o discriminatorie vanno denunciate all’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 6, comma 2 ter). 

Eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si siano rivelate poi infondate sono sanzionate dal punto di vista disciplinare ed espongono il segnalante a responsabilità penale (ad es. per calunnia o diffamazione). 

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