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Whistleblowing

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. n. 231/2001 (introdotto dall’art. 2 L. n. 179/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 24/2023), è prevista la facoltà, per tutti i dipendenti di AMI S.p.A., e per le parti terze di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite tenute da altri colleghi/dipendenti/vertici aziendali di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono essere inviate:

– in forma libera, su normale foglio cartaceo recapitato in plico chiuso intestato a ODV c/o lo studio dell’Avv. Cinzia Fenici, membro ODV, sito in VIA CASTELFIDARDO 3 – 61121, PESARO (PU);

– via PEC, all’indirizzo amispa.odv@pec.it;

– via mail, all’indirizzo odvami.segnalazioni@gmail.com;

– tramite piattaforma, dall’indirizzo https://www.amibus.it/whistleblowing/, al quale è reperibile un link per effettuare la segnalazione telematica, senza necessità di registrazione, autenticazione o indicazione delle generalità del segnalante (che può scegliere se rimanere anonimo o identificarsi). All’esito dell’inoltro, i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inviati esclusivamente all’indirizzo mail dell’ODV che, tramite proprie credenziali non note all’Azienda, accede al portale e gestisce la segnalazione;

oralmente, attraverso la linea telefonica n. 333/3746502, in possesso dell’O.D.V., sulla quale è possibile effettuare chiamate o interagire tramite messaggistica SMS o WhatsApp;

–  oralmente, tramite incontro diretto con i membri dell’O.D.V. richiesto tramite una delle modalità di comunicazione di cui ai punti che precedono.

L’O.D.V. garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, salvo che dalla segnalazione emergano profili di rilievo penale a carico del soggetto che ha commesso la presunta violazione. In tal caso l’O.D.V. provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Laddove le Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, AMI S.p.A. è tenuta a fornire tale indicazione.

L’art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede inoltre che il segnalante non possa essere raggiunto da misure ritorsive (es. trasferimento, licenziamento, demansionamento) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si siano rivelate poi infondate sono sanzionate dal punto di vista disciplinare ed espongono il segnalante a responsabilità penale (ad es. per calunnia o diffamazione).

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